La Cassazione in una recente pronuncia (Cass. n. 4477/2021) ha avuto modo di esaminare la questione della legittimità della pubblicazione delle foto di un minore su alcune testate giornalistiche.
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula (…) il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persona ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento”
La vicenda
I genitori di una bimba, ricoverata in stato vegetativo, invitarono un famoso calciatore a far visita alla figlia, nella speranza di provocarle una reazione positiva. Il calciatore accettò e, in quell’occasione il personale medico scattò alcune foto all’interno della stanza del nosocomio che ritraevano sia il calciatore vicino al letto della bimba che lo stesso insieme ai genitori.
I genitori lamentarono che tali foto vennero diffuse da alcune testate giornalistiche, senza il loro consenso. Per questo motivo agirono per il risarcimento dei danni.
La tutela del diritto all’immagine
La pronuncia è interessante, non solo per il principio enunciato ma anche perché la Corte coglie l’occasione per fare il punto sulla tutela del diritto all’immagine. Ne ripercorriamo i tratti salienti:
Il diritto all’immagine non trova espressa enunciazione nella Costituzione, tuttavia è pacifico che rientri in quelle situazioni giuridiche soggettive che consentono un pieno ed integrale sviluppo della persona tutelate dall’art. 2 Cost.
L’immagine di una persona, invece, è espressamente tutelata dall’art. 10 cod. civ. e dagli art. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore).
L’art. 10 cod. civ. dispone che fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine di una persona è consentita dalla legge l’immagine non può essere esposta o pubblicata.
La legge sul diritto d’autore, agli artt. 96 e 97, specifica in quali casi la riproduzione è consentita, ed in particolare l’utilizzo dell’immagine è consentito quando:
- vi è il consenso della persona ritratta (art. 96);
- si è in presenza delle esimenti previste dall’art. 97.
Il consenso.
Il consenso è il principale presupposto per la diffusione delle immagini. Questo deve essere validamente prestato da chi possa disporre del diritto all’immagine. Nel caso dell’immagine del minore spetta genralmente ai genitori.
Il consenso alla diffusione dell’immagine può essere prestato in qualsiasi forma, pertanto può essere:
- esplicito;
- tacito, implicito o per fatto concludente.
Il consenso tacito.
Per verificare la sussistenza di un consenso tacito è necessario esaminare attentamente le circostanze del caso concreto al fine di individuare quegli elementi che possono apparire indicativi di una volontà del soggetto relativa alla divulgazione del proprio ritratto.
Il classico esempio è quello di colui che volontariamente appaia accanto a personaggi noti. Non vi rientra invece la situazione in cui il soggetto si sia trovate in tale situazione solo casualmente.
Resta salva la possibilità per il soggetto ritratto di dimostrare la sua preventiva opposizione in ordine alla divulgazione, in quanto il suo assenso era limitato alla mera riproduzione delle sue fattezze per un utilizzo strettamente privato.
Le esimenti.
Ai sensi dell’art. 97 delle Legge sul diritto d’autore la riproduzione è ammessa in assenza di consenso quando:
- è giustificata:
- dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto;
- da necessità di giustizia o polizia;
- da scopi scientifici, didattici o culturali;
- è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Conclusioni.
Richiamando Cass. n. 8880/2020 la Suprema Corte giunge alle seguenti conclusioni:
1. il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o pubblicato quando non vi è il consenso della persona ritratta, né almeno una delle esimenti ex art. 97 della legge sul diritto d’autore;
2. è lecito utilizzare il ritratto di una persona quando questa abbia prestato il consenso a tale utilizzazione;
3. è lecito riprodurre o diffondere il ritratto di una persona quando, pur in assenza del consenso della persona medesima, vi sia almeno una delle esimenti previste dal citato art. 97;
4. in assenza di consenso dell’effigiato, il ritratto non può comunque essere esposto o pubblicato da altri in pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro dell’effigiato stesso (cfr. Cass. n. 17211 del 2015);
5. l’uso non autorizzato dell’immagine di una persona è illecito se ha, come unico fine, un fine di pubblicità commerciale.
L’immagine del minore.
La tutela dell’immagine del soggetto minore trova tutela anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York nel 1989. La convenzione sancisce che l’interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente. Ne deriva che:
il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla “privacy”) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontri che non ricorra l’utilità sociale della notizia.
La decisione.
La Corte ribadisce che vi è differenza tra l’interesse pubblico alla notizia e quello relativo alla pubblicazione delle immagini dei soggetti a quella stessa notizia legati. Non ogni vicenda che coinvolga un personaggio noto, infatti, giustifica la diffusione delle immagini di soggetti terzi che a questi si accompagnino.
Il diritto di cronaca, quindi, non comporta necessariamente un interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti.
Poiché il giudice di merito ha omesso ogni accertamento in merito all’esistenza di un interesse alla conoscenza delle fattezze dei soggetti coinvolti, la Cassazione ha rinviato la causa al Tribunale perché svolga tale accertamento facendo applicazione del principio di diritto enunciato.
