“L’art. 33, co. 2, lett. u), cod. cons. (foro del luogo di residenza del consumatore) non è applicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.”
(Cass. ord. n. 18536/2016)

Non è affatto infrequente per un paziente rivolgersi ad una struttura sanitaria, pubblica o privata, diversa da quelle presenti nel proprio luogo di residenza. La Cassazione, pertanto, ha avuto modo in più occasioni di pronunciarsi sulla questione del foro competente a decidere sulle controversie nascenti da tali rapporti ed, in particolare, sull’applicabilità dell’art. 33 del codice del consumo in relazione all’applicazione del foro di residenza del consumatore.
Pur dovendosi riconoscere come principio generale che il codice del consumo trova applicazione anche in favore degli utenti del servizio sanitario nazionale è necessario verificare l’idoneità del rapporto ad essere ricondotto sotto le norme a tutela del consumatore.
Già in precedenza, la Corte di Cassazione, con ord. n. 27391 del 2014 e ord. n. 8093 del 2009, ha dichiarato la non applicabilità del foro del luogo di residenza del consumatore alle cause contro strutture del servizio sanitario nazionale perché il responsabile della radicazione della vicenda al di fuori del luogo di residenza dell’utente era proprio quest’ultimo.
L’azienda ospedaliera pubblica, inoltre, secondo la Cassazione non riveste la qualità di professionista in quanto, quando eroga il servizio, non esercita attività imprenditoriale. La Suprema Corte estende questo ragionamento anche alle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale: da un lato è una libera scelta dell’utente quella di fruire le prestazioni fuori dal luogo di residenza; dall’altro lato anche la struttura sanitaria privata convenzionata nell’erogare la prestazione non rivestirebbe la qualità di professionista non esercitando (in tale frangente) attività imprenditoriale. Si potrebbe certamente eccepire che la struttura sanitaria privata, a differenza di quella pubblica, persegue un fine di lucro e, pertanto, non apparirebbe corretto non qualificarla come professionista tuttavia, afferma la Cassazione, anche se l’attività della struttura sanitaria privata è finalizzata alla produzione di utili, tale veste viene in rilievo solo quando la struttura stipula la convenzione con gli organismi di diritto pubblico mentre la fornitura del servizio avviene con modalità del tutto identiche a quelle delle strutture pubbliche.
La Suprema Corte, nell’ord. n. 27391 del 2014, precisa inoltre che qualora siano state rese prestazioni aggiuntive il cui costo sia stato posto direttamente posto direttamente a carico dell’utente (ad esempio in caso di libera professione intramuraria), si tratterebbe di un vero e proprio contratto nel quale l’azienda ospedaliera si atteggia da professionista e, pertanto, nelle controversie derivanti da tale rapporto trova applicazione il c.d. foro del consumatore.
In definitiva, quindi, il c.d. foro del consumatore non trova applicazione nelle cause nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il sistema sanitario nazionale; è applicabile, invece, alle controversie scaturenti da prestazioni erogate, anche da strutture ospedaliere pubbliche, in regime privato.


