Nullità della delibera condominiale che approva il c.d. “cappotto termico” se riduce la superficie dei balconi di proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 11708/2023 conferma il proprio orientamento già espresso con la sentenza n. 17997/2020 secondo cui “è nulla, per lesione del diritto di proprietà dei condòmini, la delibera che approva la realizzazione di un cappotto termico nell’edificio condominiale in quanto determina una riduzione della superficie utile del piano di calpestìo dei balconi e terrazzi di alcuni proprietari”.

I poteri dell’assemblea condominiale, infatti, hanno ad oggetto solo i beni comuni e le sue decisioni non possono intaccare, senza l’unanimità e/o il consenso dei condomini interessati, le aree di proprietà esclusiva.

Conseguentemente una delibera assembleare che deliberi lavori straordinari per la realizzazione di un cappotto termico il cui spessore vada a ridurre la superficie calpestabile del balcone di proprietà esclusiva del singolo condomino è affetta da nullità e potrà essere impugnata.