Nel contesto della comproprietà, un tema ricorrente è l’utilizzo del bene comune da parte di uno o più dei comproprietari e al conseguente diritto degli altri comproprietari alla percezione dei “frutti civili” derivanti da tale utilizzo. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12662 del 13 maggio 2025, ha affrontato la questione ribadendo un orientamento ormai consolidato.
La norma di riferimento.
L’art. 1102 del Codice Civile statuisce che ciascun comproprietario ha il diritto di servirsi della cosa comune. Tale facoltà può essere esercitata anche sul bene per l’intero, purché non ne sia alterata la destinazione economica e non sia impedito agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L’utilizzo individuale del bene in comunione, nei limiti tracciati da tale norma, rappresenta quindi una legittima estrinsecazione del diritto di comproprietà che grava sull’intero bene comune in capo a ciascun contitolare.
L’orientamento giuriprudenziale
La Suprema Corte ha più volte affermato che il comproprietario che utilizzi il bene comune in via esclusiva non è, per ciò solo, automaticamente tenuto alla corresponsione di un indennizzo o di un corrispettivo (rectius, i frutti civili) in favore degli altri contitolari. La mera inerzia o l’acquiescenza degli altri comproprietari rispetto all’uso esclusivo da parte di uno di essi non fa sorgere un obbligo risarcitorio o indennitario.
L’obbligazione di corrispondere i frutti civili si configura e diviene esigibile esclusivamente in presenza di specifiche circostanze, che devono essere oggetto di rigorosa prova:
- Gli altri comproprietari devono aver espressamente manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta. Non è sufficiente, pertanto, la mera mancata utilizzazione o un atteggiamento di disinteresse.
- L’esercizio della facoltà di godimento da parte degli altri contitolari deve essere stato impedito dall’utilizzatore esclusivo.
- Deve essere comprovato un effettivo vantaggio patrimoniale in capo al comproprietario che ha goduto del bene in via esclusiva.
Il caso
L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12662 del 13 maggio 2025, intervenuta su un ricorso originato da una domanda di scioglimento di comunione ereditaria, ha cassato con rinvio una decisione di merito che non si era adeguata a questi principi. La Corte territoriale aveva dedotto l’obbligo di corrispondere i frutti civili dal semplice godimento del bene da parte della comproprietaria, ravvisato nella disponibilità delle chiavi dell’immobile e nel suo utilizzo, ancorché occasionale e indiretto, tramite la figlia. La Cassazione ha censurato tale statuizione, precisando che la detenzione delle chiavi e l’utilizzo (anche indiretto) costituiscono manifestazioni del legittimo diritto di comproprietà, a meno che non sia provata una palese esclusione degli altri coeredi.
Conclusioni
In conclusione: il mero godimento esclusivo di un bene in comproprietà non genera di per sé l’obbligo di corrispondere i frutti civili. Tale obbligo sorge solo qualora l’uso esclusivo si traduca in un impedimento effettivo e non consentito all’esercizio del diritto di godimento degli altri comproprietari, che ne avevano manifestato l’intenzione, realizzando così un ingiustificato vantaggio patrimoniale a scapito degli altri contitolari.


