rapporto nonni-nipoti

Danno parentale ai nipoti non conviventi.

Il risarcimento ai nipoti.

In tema di risarcimento del danno cd. parentale, ossia quella voce di danno derivante dalla perdita di un prossimo congiunto, la giurisprudenza si è soffermata in alcune occasioni sulla risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale subito dai nipoti in caso di decesso dei nonni.

Tale risarcimento può essere riconosciuto al ricorrere di alcuni presupposti:

  • la sofferenza di carattere emotivo che, benché connaturata al legame parentale, va provata concretamente non potendosi ritenere sussistente in re ipsa;
  • l’alterazione della vita del nipote, intesa come sconvolgimento delle abitudini di vita.

La convivenza.

Un ulteriore elemento che veniva tradizionalmente richiesto per il riconoscimento del diritto al risarcimento del nipote era la convivenza con il nonno. Questa era considerata elemento essenziale, in assenza del quale non poteva dirsi esistente quel particolare legame affettivo la cui lesione determinerebbe la risarcibilità del danno (da ultimo v. Cass. n° 4253/2012).

A tale orientamento si contrappone una giurisprudenza più recente che qualifica la convivenza come un elemento non essenziale, degradandola a mero indizio dell’esistenza di un intenso legame affettivo (così Cass. n° 21230/2016; Cass. n. 29332/2017).

L’evoluzione del rapporto nonno-nipote.

L’importanza del rapporto nonni-nipoti nel tessuto familiare ha ricevuto un riconoscimento positivo solo recentemente. A spingere verso tale approdo è stata la Corte Europea dei diritti dell’Uomo (da ultimo v. Corte EDU 20.01.2015, Manuello e Nevi c. Italia). Dal punto di vista legislativo è stata l’introduzione del nuovo art. 317-bis c.c. da parte del D.lgs. n. 154/2013 a positivizzare il legame con gli ascendenti. La riforma ha riconosciuto ai nonni il diritto a mantenere una relazione affettiva coi nipoti, attribuendo loro anche la facoltà di agire giudizialmente per l’adozione dei provvedimenti idonei nell’esclusivo interesse del minore.

Questo approdo legislativo ha portato con sé anche una diversa prospettiva sulla problematica della risarcibilità del danno subito dal nipote per la prematura perdita del nonno.

La risarcibilità del danno al nipote non convivente.

Con la recente sentenza n. 7743/2020 la Cassazione ha confermato il suo più recente orientamento in base al quale, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 29332/2017).

Secondo questo orientamento, ormai consolidato, “la convivenza rappresenta un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale, ben potendo ipotizzarsi convivenze non basate su vincoli affettivi, bensì esclusivamente su necessità economiche, e situazioni di non convivenza determinate da esigenze di studio o lavoro, connotate da intensi rapporti affettivi e relazioni di reciproca solidarietà” (così Cassazione n. 21230/2016).

La famiglia quale società naturale, tutelata costituzionalmente, va intesa in senso più ampio del rapporto genitori-figli. Di conseguenza “il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (così Cassazione n° 29932/2017).

Quindi, per ottenere il risarcimento da morte dei nonni i nipoti, a prescindere dalla convivenza, devono provare l’esistenza in concreto di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà. La convivenza assume valenza meramente probatoria utile a dimostrare ampiezza e profondità del legame affettivo.


Fonti:

Ziviz P. Nota a Cassazione civile, 07 dicembre 2017, n. 29332, sez. III, in Ridare.it, 12 marzo 2018.

Liguori, Danno parentale riconosciuto anche ai familiari non conviventi in Ridare.it, 25.10.2016.

Nota a Cassazione n. 29332 /2017 in Responsabilità Civile e Previdenza 2017, 6, 1963.

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