La Suprema corte con l’ordinanza n. 13261 depositata il 1 Luglio 2020, conferma quanto già statuito dalle Sezioni Unite n. 15350 del 22/07/2015, secondo cui non è risarcibile nel nostro ordinamento il danno “da perdita della vita”, poiché non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare.

Il caso.

A seguito di un sinistro stradale un ragazzo quindicenne perdeva la vita.

Il padre chiedeva all’assicurazione il risarcimento del danno jure proprio e jure hereditario. Tra i danni richiesti l’attore domandava il risarcimento del danno patrimoniale patito dalla vittima primaria, il figlio, il cui credito risarcitorio sarebbe stato a lui trasmesso jure hereditario.

Tale domanda veniva rigettata sia in primo grado che in grado d’appello poiché il ragazzo era, purtroppo, deceduto pochissimo tempo dopo il sinistro e non vi era contezza che in tale periodo di tempo fosse stato cosciente. Egli, pertanto non poteva aver acquisito, e poi trasmesso al padre, un credito risarcitorio.

Il padre, quindi, ricorreva in Cassazione.

Il danno da perdita della vita non è risarcibile.

Come anticipato la Cassazione conferma il proprio orientamento, ormai granitico, secondo il quale la morte di una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare. Richiama pertanto i principi sanciti con la Sentenza delle S.U. n. 15350 del 2015. In particolare secondo la giurisprudenza della Cassazione:

  • nel caso di morte verificatasi immediatamente, o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio brevissimo;
  • sono prive di rilevanza le argomentazioni di natura “sociale” secondo le quali, così facendo, la lesione del bene vita sarebbe priva di conseguenze e che “sarebbe più conveniente uccidere che ferire”, poiché la tutela giuridica del bene vita è affidata alla sanzione penale e, dal punto civilistico, detta lesione comporta un diritto risarcitorio in capo ai congiunti della vittima jure proprio.
  • è “indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore”.

Sullo stato di incoscienza degli ultimi istanti di vita la sentenza in commento richiama espressamente la motivazione della propria ordinanza n. 32372 del 13.12.2018. Con tale precedente la Cassazione ha chiarito che la persona che, pur sopravvivendo all’evento lesivo, muoia a causa delle ferite ricevute può patire un danno non patrimoniale, tanto nella sua accezione di danno alla salute (danno biologico), tanto in quella di sofferenza patita e consapevolezza della morte imminente (danno morale). Tuttavia, affinché possa configurarsi un danno biologico è necessario che il danneggiato sopravviva per un lasso di tempo apprezzabile che consenta “l’accertabilità medico legale” del danno. Il danno biologico, infatti. non consiste nella mera lesione dell’integrità fisica, ma implica che tale lesione abbia compromesso l’esercizio delle attività realizzatrici dell’individuo. Per aversi tale compromissione è necessario il trascorrere di un sufficiente lasso di tempo. Anche per quanto attiene il danno morale, questo presuppone che la vittima, sopravvissuta per un apprezzabile spazio temporale, sia rimasta cosciente ed abbia avuto consapevolezza della propria morte imminente. La Cassazione, anche con la sentenza in commento, ha ribadito che il danno morale alla vittima primaria non è dovuto se la vittima non era lucida e cosciente.

Conclusioni.

Quella in commento è l’ennesima pronuncia in tema di danno non patrimoniale da perdita della vita. Ad eccezione dell’unico precedente contrario (Cass. 23.1.2014 n. 1361), anche alla luce della fondamentale decisione delle S.U. del 2015 che ne ha immediatamente composto il contratto, la Cassazione ha sempre confermato che non esiste nel nostro ordinamento un danno da perdita della vita.

Ferma la risarcibilità in favore dei congiunti del danno non patrimoniale jure proprio derivante dalla lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, tutelati costituzionalmente, risultano risarcibili in capo alla vittima primaria, e quindi trasmissibile agli eredi il relativo diritto di credito, solamente la sofferenza patita dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione ed il decesso ed il danno biologico temporaneo.

Tuttavia non è concepibile un danno sic et simpliciter da morte. Si tratta, a ben vedere di un’incompatibilità logica tra il sorgere del diritto e la scomparsa del soggetto che ne è titolare ben esplicitata dalla Suprema Corte quando afferma che “non è sostenibile che un diritto sorga nello stesso momento in cui si estingua chi dovrebbe esserne titolare”.

In altre parole, pur essendo astrattamente individuabile un danno non patrimoniale derivante dalla propria morte esso non può venire ad esistere, perché nello stesso istante in cui sorgerebbe verrebbe a mancarne il titolare.

Tale contraddizione è, ad avviso di chi scrive, insuperabile. Benché possa apparire ingiusto che, in caso di sinistro, sarebbe risarcibile qualsiasi danno alla salute, anche il più piccolo, ma non la più grave lesione del bene vita, non è configurabile giuridicamente, una conclusione diversa.