Cass. Sent. n. 29469/2020

La Cassazione, con la pronuncia in esame, è recentemente tornata sulla questione dei pazienti che per motivi religiosi rifiutano le trasfusioni di sangue.

Il caso.

La pronuncia tra origine da una paziente sottoposta a parto cesareo, che in quanto Testimone di Geova, pur sottoponendosi ad un intervento di laparotomia esplorativa, ha manifestato il proprio dissenso alla trasfusione. Solo durante l’intervento la trafusione si è resa indispensabile per la sopravvivenza della paziente e, pertanto, il personale medico vi procedeva.
I giudici di merito hanno accolto la tesi della struttura ospedaliera secondo la quale:

  • la dichiarazione di dissenso resa al momento dell’ingresso in ospedale non era più attuale in quanto la situazione era mutata con un serio pericolo di vita;
  • l’accettazione dell’intervento di laparotomia esplorativa implica l’accettazione di tutte le sue fasi.

La Cassazione, invece, accoglie il ricorso della paziente.

Il rifiuto delle cure mediche.

La Cassazione richiama i principi giurisprudenziali in materia di rifiuto di cure mediche ed in particolare ribadisce che:

  • il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche anche quando tale rifiuto possa causarne la morte;
  • il dissenso, per esonare il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente una generica manifestazione di dissenso formulata in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure (Cass. 12.09.2008, n. 23676).

Diritto all’autodeterminazione e libertà religiosa.

La Suprema Corte, inoltre, riconosce che il diritto a rifiutare la trasfusione da parte di un Testimone di Geova è tutelato costituzionalmente non solo quale diritto fondamentale all’autodeterminazione (art. 2, 13 Cost. e art. 32 Cost.), ma anche quale espressione della libertà religiosa, garantita dall’art. 19 Cost.
Sulla base di tali principi la Cassazione conclude che il Testimone di Geova ha diritto a rifiutare l’emotrasfusione.

Il principio di diritto.

La Suprema Corte, infine, pronuncia il seguente principio di diritto: “il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purchè dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita“.
La causa è stata rinviata al giudice di merito per accertare se sia intervenuto un informato, inequivoco, autentico ed attuale dissenso della paziente all’emotrasfusione.